La Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, al punto 1.2, specifica i contratti di locazione per cui è possibile esercitare l'opzione per il sistema della cedolare secca. Abbiamo ritenuto opportuno predisporre una sintesi per meglio evidenziare a quali contratti di locazione si può applicare la cedolare secca e a quali invece tale sistema non è praticabile.
Tipologia di contratto | SI | NO | NOTE |
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Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e relative pertinenze | |||
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e relative pertinenze di durata inferiore a trenta giorni nell'anno, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso | |||
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili categoria A10 locati per finalità abitative | Uffici locati per uso abitativo | ||
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili iscritti in una categoria catastale diversa dalla categoria A e locati ad uso abitativo locati | Ad esempio negozio locato per uso abitativo | ||
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi locati con finalità abitative nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni | |||
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo e concessi per finalità abitative ai collaboratori e dipendenti | |||
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con l'intervento di un'agenzia che operi come mero intermediario tra locatore e conduttore. | |||
Contratti di locazione aventi ad oggetto due immobili abitativi con richiesta dell'opzione per la cedolare secca in relazione ad uno solo di essi | |||
Contratti di locazione aventi ad oggetto un immobile abitativo ed un immobile strumentale | solo in relazione alla quota di canone relativa alla locazione dell'immobile abitativo | ||
Contratti di locazione delle pertinenze dell'immobile abitativo, locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo | occorre fare riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata. | ||
Contratti di sublocazione di immobili di durata superiore ai 30 giorni | I corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione di durata superiori ai 30 giorni rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera h del TUIR. Non sono considerati redditi fondiari. | ||
Contratti di sublocazione di immobili di durata non superiore ai 30 giorni | I corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione di durata non superiore ai 30 giorni rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera h del TUIR. Non sono considerati redditi fondiari, ma il sub locatore può esercitare l'opzione per la cedolare secca.Lo stesso discorso vale per il comodatario | ||
Contratti di locazione aventi ad oggetto una o più porzioni di un immobile abitativo (ad esempio con studenti universitari) | La locazione delle altre porzioni dell'unità immobiliare sono vincolate all'esercizio dell'opzione alla cedolare secca |
"nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente".