cedolare secca affitti





Tipologia di contratti

La Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, al punto 1.2, specifica i contratti di locazione per cui è possibile esercitare l'opzione per il sistema della cedolare secca. Abbiamo ritenuto opportuno predisporre una sintesi per meglio evidenziare a quali contratti di locazione si può applicare la cedolare secca e a quali invece tale sistema non è praticabile.

Tipologia di contratto SI NO NOTE
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e relative pertinenze
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e relative pertinenze di durata inferiore a trenta giorni nell'anno, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili categoria A10 locati per finalità abitative Uffici locati per uso abitativo
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili iscritti in una categoria catastale diversa dalla categoria A e locati ad uso abitativo locati Ad esempio negozio locato per uso abitativo
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi locati con finalità abitative nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo e concessi per finalità abitative ai collaboratori e dipendenti
Contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con l'intervento di un'agenzia che operi come mero intermediario tra locatore e conduttore.
Contratti di locazione aventi ad oggetto due immobili abitativi con richiesta dell'opzione per la cedolare secca in relazione ad uno solo di essi
Contratti di locazione aventi ad oggetto un immobile abitativo ed un immobile strumentale solo in relazione alla quota di canone relativa alla locazione dell'immobile abitativo
Contratti di locazione delle pertinenze dell'immobile abitativo, locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo   occorre fare riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.
Contratti di sublocazione di immobili di durata superiore ai 30 giorni I corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione di durata superiori ai 30 giorni rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera h del TUIR. Non sono considerati redditi fondiari.
Contratti di sublocazione di immobili di durata non superiore ai 30 giorni I corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione di durata non superiore ai 30 giorni rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera h del TUIR. Non sono considerati redditi fondiari, ma il sub locatore può esercitare l'opzione per la cedolare secca.Lo stesso discorso vale per il comodatario
Contratti di locazione aventi ad oggetto una o più porzioni di un immobile abitativo (ad esempio con studenti universitari) La locazione delle altre porzioni dell'unità immobiliare sono vincolate all'esercizio dell'opzione alla cedolare secca

"nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente".