il sito dedicato alla cedolare secca sugli affitti

Contratti brevi

cedolare secca

Contratti di locazione per una durata inferiore ai 30 giorni, senza obbligo di registrazione.Question time per gli affitti sotto i 30 giorni.

L'articolo 3, comma 2, terzo periodo del Dlgs n. 23 del 2011 prevede che il sistema della cedolare secca possa essere applicato anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

Trattasi di contratti ad uso abitativo aventi durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno con lo stesso conduttore.

 matitaIl limite dei 30 giorni si determina computando tutti i rapporti di locazione - di durata inferiore a trenta giorni - intercorsi nell'anno con lo stesso conduttore (Circ. n. 12 del 16 gennaio 1998).

Si legga, a tale proposito, la circolare 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 2.2 dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 Esercizio dell’opzione per i contratti non soggetti a registrazione
Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stabilisce che “… La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”.
Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno.
La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare n. 12 del 16 gennaio 1998). Se la durata del contratto in tal modo determinata è inferiore a 30 giorni nell’anno è previsto l’obbligo della registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata al TUR.
In base al punto 1.3.3 del Provvedimento, per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito. L’opzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini dell’imposta di registro nell’ipotesi in cui la registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto sia successiva alla dichiarazione.
Qualora, tuttavia, il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Esempi

Contratto di locazione di durata 4 agosto – 25 agosto 2015 non registrato.
La cedolare secca è applicata in sede di dichiarazione dei redditi per i redditi 2015.

Contratto di locazione di durata 7 luglio – 28 luglio 2015 registrato volontariamente in data 10 luglio 2015.
L’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Per esaminare l'intero articolo in materia di contratti brevi e cedolare secca, è previsto il pagamento di un ticket per diritto di autore che puoi ottenere da questa pagina.







L'autore

Giuseppe PolliGiuseppe Polli è libero professionista dal 1982, dottore commercialista, ed è il gestore del sito www.cedolaresecca.net, presente sulla Rete dal 2011. Questo dominio è stato il primo ed unico sito ad occuparsi in via esclusiva della tassazione sostitutiva all'IRPEF sui redditi di locazione per uso abitativo, meglio conosciuta con il nome di cedolare secca.

I clienti dello studio possono chiamarmi telefonicamente:

☎ 333 9031308

Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.