Reddito complessivo

L'opzione per la cedolare secca non consente di escludere il reddito soggetto a questa tassa piatta dal reddito complessivo da verificare ai fini della presenza dei requisiti per essere, ad esempio, familiari a carico o per usufruire di determinate prestazioni assistenziali.

La Circolare Agenzia delle Entrate 26/E del 1° giugno 2011, a pagina 24, precisa che l'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dell'imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. Tuttavia, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il nuovo regime di tassazione non rileva ai fini dei benefici fiscali o l'accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddituale del contribuente.

Art. 3, comma 7 Dlgs 23/2011
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.


Come precisato nel paragrafo 5 8pagina 24) della circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, infatti, il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'artiolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali.

Si ritiene che la soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all'applicazione dell'addizionale regionale o dell'addizionale comunale all'IRPEF rientri tra i benefici fiscali considerati dalla disposizione recata dall'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

Pertanto, al fine della verifica della soglia di esenzione l'ammontare dell'imponibile relativo all'addizionale regionale o comunale (ovvero l'ammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a quest'ultimo l'esenzione) deve essere aumentato dalla base imponibile della cedolare secca.

Esempio

Imponibile addizionale comunale (Rigo RV1 del modello Unico 2014): 8.000 euro.
Base imponibile cedolare secca: 3.000 euro
Esenzione deliberata dal Comune per redditi fino a 10.000 euro
Aliquota deliberata dal Comune: 0,6 per cento

L'esenzione non trova applicazione in quanto l'imponibile dell'addizionale aumentato dell'imponibile per cedolare secca (8.000 + 3.000 = 11.000) è superiore alla soglia di esenzione prevista dal Comune. L'aliquota dello 0,6 per cento si applica sull'imponibile pari a 8.000 euro.