cedolare secca affitti





Facsimile contratto di locazione transitorio

Scaricare il facsimile editabile di contratto di locazione transitorio con cedolare secca

In questa pagina avete la possibilità di scaricare il fac-simile di un contratto di locazione transitorio con esplicita opzione per la cedolare secca, come del resto previsto anche al paragrafo 8.3 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011.

Il facsimile di contratto di locazione transitorio è editabile e pronto all’uso e contiene tutte le clausole che oggi occorrono per tutelare entrambi i contraenti (locatore e locatario) da possibili contestazioni.

I contratti di locazione transitoria ex art. 5 cmma 1 della legge 9-12-431 hanno una durata non superiore a diciotto mesi, senza possibilità di rinnovo e sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

E' poi necessario che le parti (o almeno una tra locatore e conduttore) dimostrino l'esigenza transitoria ossia il motivo che giustifica la sottoscrizione dell'accordo temporaneo, attraverso una dichiarazione documentata da allegare al contratto.

Il facsimile del contratto di locazione per uso abitativo transitorio con espressa opzione per la cedolare secca da parte del locatore basta solo scaricarlo, aggiungere i dati dei contraenti, quelli relativi all'immobile oggetto del contratto, stamparlo e sottoscriverlo. Avete inoltre la possibilità di apportare le necessarie modifiche per aggiornarlo alla vostra effettiva situazione.

Il facsimile di contratto di locazione per uso transitorio, con opzione per la cedolare secca da parte del proprietario, è predisposto in base all'allegato B del decreto interministeriale 16 gennaio 2017 ed è in formato .doc di © Microsoft Office Word per tutte le versioni. E' impaginato e formattato in uso bollo.

Inoltre il facsimile è utilizzabile nell'ipotesi in cui il locatore decidesse di optare per la tassazione a cedolare secca. Nel caso in cui il locatore decidesse,invece, di optare per la tassazione ordinaria IRPEF, è sufficiente eliminare la parte del contratto che include l'espressa clausola per la cedolare secca stessa.

Prevista nel facsimile di contratto di locazione per uso transitorio anche la dichiarazione del locatore di voler optare per la tassazione con la cedolare secca, ed in tal modo non sarà necessario inviare la raccomandata all’affittuario, condizione essenziale per il diritto a tassare il canone con il 21% di cedolare secca oppure con l'aliquota agevolata quando si rientra nei contratti transitori concordati, in quanto con questa clausola l'opzione per la cedolare secca viene portata a conoscenza dell’inquilino.

Per questo nello stesso contratto di locazione è stata richiamata la circolare dell’Agenzia dell’Entrate, come sopra precisato, che esenta il proprietario dall’invio della raccomandata, quando informa in contratto di voler optare per la tassazione sostitutiva, e rinunciare a qualsiasi aggiornamento del canone ivi inclusa la rivalutazione in base all'indice ISTAT.

Il facsimile di contratto di locazione per uso transitorio contiene, in alternativa al deposito cauzionale come previsto dall'art. 11 della legge 392/1978, la clausola del rilascio di una fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni del contratto, nonchè ulteriori approfondimenti in materia di impianti per il riscaldamento, alla registrazione del contratto ed altri elementi che non sono presenti nel contratto tipo predisposto dal Ministero.

In sintesi:

1) Avrete un facsimile di contratto di locazione transitorio con espressa opzione per la cedolare secca già pronto per la firma con cui potrete inserire tutti i dati occorrenti e sottoscriverlo insieme all’inquilino; (dati anagrafici dei contraenti, dati dei documenti d’identità, previsione della cedolare secca, con dichiarazione per esonero dalla raccomandata, indicazione dell’APE allegata al contratto, i dati catastali dell’immobile, foglio, particella, categoria, classe, rendita catastale ecc.);
2) Avrete la possibilità di risparmiare sulla stesura del contratto di locazione;
Sono inserite le clausole per l'esigenza di transitorietà del locatore o l'esigenza di transitorietà del conduttore che sono elementi essenziali per non far ricadere il contratto di locazione nell'ambito della durata 4+4;
3) Avrete un contratto di locazione contenente tutte le altre clausole fondamentali, così come previsto dal fac simile di contratto di locazione transitorio inserito come allegato B al decreto interministeriale 16 gennaio 2017 con la sicurezza di non aver omesso articoli o clausole importanti da evitarvi in tal modo fastidiosi problemi futuri.

Naturalmente su Internet potete reperire, anche gratuitamente, altri facsimile di contratto di locazione di natura transitoria, ma in genere sono predisposti in maniera molto più sintetica tralasciando clausole che possono essere assai importanti per la definizione dei rapporti tra locatore e conduttore e le loro reciproche obbligazioni, lasciando, in tal modo, aperta la possibilità a contestazioni e a contenzioso.

Il facsimile del contratto di locazione transitorio non è semplicemente un pedissequo "copia e incolla" del contratto tipo previsto dall'allegato B del Ministero delle infrastrutture ma differisce per diversi approfondimenti che non sono stati inseriti.

Se le cause della transitorietà dipendono dal locatore, è obbligatorio che quest’ultimo le debba documentare in contratto : in caso contrario, se il conduttore usufruisce ancora dell'immobile, il contratto rientra nella disciplina ordinaria dei contratti a canone libero della durata di 4 anni + 4 anni.

In sintesi: per il contratto transitorio sono state definite con decreto ministeriale (prima il decreto 5 marzo 1999, poi quello del 30 dicembre 2002, infine il Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017) le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di questa natura. Il Decreto interministeriale del 2017 precisa che nel caso in cui la transitorietà riguardi il conduttore, che di questa ne sia dato riscontro con apposita documentazione da allegare al contratto transitorio, soggetta a tassazione in regime ordinario, come anche nel caso in cui l’esigenza riguardi il locatore (articolo 1 del contratto-tipo).

In termini di diritto privato, il contratto ad uso transitorio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 431/1998 scade alla data indicata nel contratto di locazione, senza necessità di disdetta. Ciò nonostante, il locatore può tollerare l'inquilino nei locali per ulteriori tre mesi, senza necessità di stipulare un altro contratto di locazione. Da un punto di vista fiscale, è necessario che il locatore provveda alla comunicazione della proroga dell'opzione della cedolare secca medinate modello RLI, indicando il periodo di durata della proroga stessa.

Scarica l'allegato B del Decreto interministeriale del 2017.