F.A.Q. cedolare secca

F.A.Q. è l'acronimo di "Frequently Asked Questions" e si riferisce alle domande poste più di frequente al nostro staff.

La serie di Domande in tema di cedolare secca allo scopo di chiarire i dubbi legati alle singole situazioni.

Domande a carattere generale

La risposta è positiva.La Circolare dell’Agenzia dell’ 1/06/2011 n. 26 ha chiarito che .........

La risposta è negativa. L'imposta sostitutiva legata al sistema della cedolare secca sostituisce l'IRPEF, l'imposta di registro sul contratto di locazione dovuta per le annualità contrattuali, l'imposta di bollo sul contratto stesso, l'imposta di registro sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione, l'imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e sulle proroghe. Essa determina anche il venir meno dell'obbligo di presentare alle competenti autorità la comunicazione anti mafia tranne nel caso il cui il locatario sia cittadino extra comunitario.

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La risposta è negativa. L'imposta sostitutiva legata al sistema della cedolare secca sostituisce l'IRPEF, l'imposta di registro sul contratto di locazione dovuta per le annualità contrattuali, l'imposta di bollo sul contratto stesso, l'imposta di registro sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione, l'imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e sulle proroghe. Essa determina anche il venir meno dell'obbligo di presentare alle competenti autorità la comunicazione anti mafia tranne nel caso il cui il locatario sia cittadino extra comunitario.

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Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l'opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello RLI cartaceo da presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Questo a valere nei confronti del Fisco, nei confronti del conduttore occorre il preventivo invio della raccomandata o l'inserimento nel contratto stesso di apposita clausola.

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Canone di locazione

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Decesso del locatore

Il decesso del locatore comporta in linea generale la successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione in essere senza soluzione dello stesso, non sussistendo pertanto l'obbligo di stipulare un nuovo contratto di locazione. Su tale argomento si legga il punto 5) della Circolare 20/E del 4 giugno 2012 e si consulti la pagina trasferimento dell'immobile mortis causa.


Raccomandata all'inquilino

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Se il contratto di locazione non prevede alcun aggiornamento del canone di locazione, non occorre spedire la raccomandata informativa all'inquilino, sarà quindi sufficiente la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate con il modello RLI oppure, in caso di contratto di durata inferiore a 30 giorni, con l'opzione direttamente esercitata in dichiarazione dei redditi.


Contratti di locazione transitori

Per il contratto stipulato per esigenze cosiddette transitorie, il canone di locazione non è "libero" ma determinato in base ai parametri previsti dall'accordo locale, che, relativemente al Comune di Milano, è stato sottoscritto in data 17-9-2015 da diverse associazioni di categoria.Alternativamente si può procedere con un contratto a canone libero, ex articolo 2, comma 1, legge 431/1998, ma la durata è inderogabilmente di 4+4 anni, con eventuale cedolare secca al 21%, in tal caso il contratto non può dirsi transitorio. Come ulteriore alternativa, vi sono le cosiddette "locazioni brevi", con durata fino a trenta giorni, senza obbligo di regsitrazione, di cui al DPR 50/2017 e con eventuale cedolare secca al 21%.

Locazioni brevi

Al solo fine dell'obbligo di registrazione, la durata dei due contratti va sommata ed essendo superiore ai 30 giorni, scatta l'obbligo di registrazione per il secondo contratto.




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