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Deduzioni e detrazioni fiscali

Nell'ipotesi di opzione per il sistema di tassazione forfettaria della cedolare secca, i canoni di locazione soggetti a tale imposta sostitutiva non rilevano ai fini del reddito complessivo e pertanto devono essere esclusi dal calcolo dell'IRPEF.

Per il calcolo di detrazioni e deduzioni fiscali nonché per fruire di altri benefici fiscali, si deve ricordare quanto dispone la normativa:

Art. 3, comma 7
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

 

Il reddito dei canoni di locazione, assoggettato ad imposta sostitutiva, deve essere conteggiato nel reddito complessivo del locatore nelle seguenti ipotesi:

  1. calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia;
  2. calcolo per la determinazione della posizione di familiare fiscalmente a carico;
  3. calcolo delle ulteriori detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR;
  4. calcolo di ulteriori benefici (fiscali e non fiscali) sulla base dell'I.S.E.E.  

Nell'ipotesi di opzione per il sistema di tassazione forfettaria della cedolare secca, abbiamo visto come i canoni di locazione, soggetti all' imposta sostitutiva, non rilevano ai fini del reddito complessivo e pertanto devono essere esclusi dal calcolo dell'IRPEF.

Tuttavia tali redditi rilevano a formare il reddito complessivo al 100% (quindi in misura maggiore rispetto ai valori considerati per la tassazione ordinaria, ossia l'85%-75% ed eventuale ulteriore riduzione del 30% per i contratti a canone concordato) ai fini della detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e di lavoro dipendente o di pensione (art. 13 TUIR).

Circolare 1 giugno 2011 n. 26
deve essere ricondotto nel reddito complessivo l'importo tassato con l'imposta sostitutiva, costituito dal canone stabilito contrattualmente ovvero, nel caso in cui il canone risulti inferiore alla rendita dell'immobile locato, dalla rendita catastale del 5% riferibile ai giorni di applicazione della cedolare secca nel periodo d'imposta.

 

Il fatto che ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia p per lavoro dipendente e di pensione, si debba considerare il 100% dei canoni di locazione soggetti all'imposta sostitutiva comporta uno svantaggio in termini di minori detrazioni, il cui importo deve essere valutato caso per caso.

Il reddito complessivo sul quale calcolare le detrazioni è in effetti più elevato.

Pertanto, in sede di esame per l'eventuale opzione per il sistema della cedolare secca, anche questo fattore dovrebbe essere preso in considerazione allo scopo di calcolare l'impatto esatto della scelta per il sistema forfettario costituito dalla cedolare secca.

A titolo di esempio, al fine del riconoscimento dello "status" di familiare fiscalmente a carico, i canoni di locazione concorrono a formare il reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • 95% nell'ipotesi di tassazione ordinaria (con l'ulteriore riduzione del 30% per i contratti a canone convenzionato;
  • 100% in caso di opzione per la cedolare secca.

Coloro che presentano un reddito complessivo molto prossimo alla soglia reddituale prevista per essere considerati a carico (€ 2840,51), dovranno pertanto valutare attentamente l'eventuale opzione per la cedolare secca, in quanto i canoni di locazione, calcolati in misura del 100%, potrebbero determinare la perdita dello "status" di familiare a carico.