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Immobili sfitti

La legge di stabilità per il 2014 ha previsto che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune dove si trova l'abitazione principale ed assoggettati all'IMU, concorrono alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

L'articolo 1, comma 717 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (anche conosciuta con il nome di legge stabilità per il 2014) ha previsto:

"Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»; b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

In pratica, per gli immobili sfitti, situati nello stesso Comune dove si trova l'abitazione principale del contrtibuente, il reddito va tassato per il 50%, quando, invece, fino a tutto il 2012, con l'introduzione dell'IMU, essi erano esentati dall'IRPEF.

L'articolo successivo ha anche stabilito

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Tali disposizioni decorrono, pertanto, dal 2013 in sede di 730/2014 o Unico 2014.

Anche gli immobili concessi a titolo gratuito a parenti e affini devono subire lo stesso aggravio. Pertanto, gli immobili a disposizione o seconde case ubicati nello stesso Comune dove si trova l'abitazione principale devono pagare:

  • l'IMU, in genere, con l'aliquota massima deliberata dal Comune (10,6 per mille);
  • l'Irpef e relative addizionali nella misura del 50 per cento;
  • la Tasi, tassa sui servizi indivisibili, per il cui calcolo si fa riferimento all'IMU nella misura del 2,5 per mille per il 2014.