cedolare secca affitti





Proroga cedolare secca

Nel corso del periodo d'imposta si deve cominciare a pensare alla proroga dei contratti di locazione a canone libero (4+4) iniziati nei quattro anni antecedenti oppure a quelli a canone convenzionato (3+2), per cui il locatore ha esercitato l'opzione per la cedolare secca.

Nel corso di quest'anno i locatori che hanno concluso contratti di locazione a canone libero quattro anni fa e che hanno già esercitato l'opzione per la cedolare nel corso del primo periodo quadriennale, se desiderano mantenere il regime della tassazione dell'imposta sostitutiva, hanno l’obbligo di esercitare il rinnovo per l'opzione della cedolare secca anche se in vigenza del rinnovo automatico previsto ex lege.

Ad esempio se un contratto di durata 4+4 ha la prima scadenza (primi quattro anni) a febbraio dell'anno N (contratto con decorrenza 1° marzo N-4) e il locatore:
⇾ ha già inviato la raccomandata con cui gli comunica di aver esercitato l'opzione per la cedolare secca (per l'inquilino), ad esempio entro il 30 marzo dell'anno N;
⇾> ha già esercitato l’opzione tramite la presentazione del modello (per l'amministrazione finanziaria), consegnato al competente Ufficio entro il 30 marzo dell'anno N.

E' necessario presentare il modello RLI per la proroga del contratto di locazione entro il 30 marzo dell'anno N.

Così facendo si garantisce che l'opzione continui a essere efficace per i successivi quattro anni, salvo revoche. In caso contrario, la prima annualità contrattuale che ha inizio a marzo dell'anno N sconterà il regime di tassazione ordinario Irpef del reddito.


A parere di chi scrive è consigliabile (e richiesto dall'Amministrazione finanziaria) per il nuovo periodo quadriennale ripetere l'invio della raccomandata all'inquilino. Altri autori ritengono che una volta che la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali è stata indicata nel contratto originario, non occorre ripeterla in comunicazioni successive, inviate con raccomandata. In costanza di contratto, infatti, tale rinuncia manterrà i suoi effetti fino a quando durerà la validità dell'opzione per la cedolare secca.
Esperto Risponde/2021

proroga contratto di locazioneLa mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applicavano queste sanzioni:
⇾ 50 euro, nel caso in cui il ritardo non sia superiore a 30 giorni dalla scadenza dell’adempimento;
⇾ 100 euro se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.

(Modifica all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011 contenuta nell'articolo 7-quater, comma 24 del DL 193/2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016).

L'articolo 3-bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita, convertito in legge 58/2019) ha disposto l'abrogazione delle sanzioni suddette, legate all'obbligo della comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca, che erano state previste dall'articolo 3, cpmma 3, del Dlgs 23/2011.

La proroga, da non confondere con il rinnovo del contratto, rappresenta il prolungamento del contratto dopo che è trascorso il suo primo periodo temporale minimo obbligatorio, periodo che varia in base alla tipologia di locazione stipulata.


rinnovo opzione cedolare secca

RACCOMANDATA

Il sottoscritto locatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 11, D.Lgs n. 23/2011

COMUNICA CHE

intende rinnovare l’opzione per la tassazione ad imposta sostitutiva, c.d. “cedolare secca”, del canone di locazione per il periodo 1° marzo dell'anno N – 28 febbraio dell'anno N+4, salvo revoca;
per effetto di tale opzione non si rende dovuta l’imposta di registro annuale sul contratto stesso.

Il sottoscritto locatore rinuncia, per tutto il periodo di validità dell’opzione stessa, alla richiesta dell’aggiornamento del canone prevista contrattualmente.

In caso di revoca della suddetta opzione si renderà dovuta l’imposta di registro annuale, a decorrere dalla scadenza dell’annualità contrattuale e il sottoscritto locatore potrà richiedere l’aggiornamento del canone previsto contrattualmente.

Verificandosi tale situazione, sarà premura dello scrivente dare apposita comunicazione, con apposita raccomandata.

Distinti saluti.