Le persone fisiche che agiscono fuori da attività d'impresa possono applicare la cedolare secca con riferimento al canone relativo ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.
I contratti di locazione devono avere per oggetto unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 uffici o studi privati)
oppure le relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, solo se locate congiuntamente all'abitazione.
Il locatario deve essere persona fisica ed operare al di fuori dell'esercizio di impresa, arti e professioni.
Non si può applicare anche per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste obbligo di registrazione
(ossia a quelli di durata inferiore a 30 giorni nell'anno).
In questo caso il locatore deve inserire il canone in dichiarazione dei redditi esprimendo l'opzione nel quadro RB:
In base al Decreto casa DL 47/2014, può essere esercitata anche per le unità abitative che siano locate a cooperative oppure a enti senza scopo di lucro di cui al Libro I, titolo II, del Codice civile, purché siano sublocate a sudenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione.
La cedolare secca si applica utilizzando
l'aliquota del 21% per gli affitti a canone libero
l'aliquota del 10% per gli affitti a canone concordato a decorrere dal 2014 e fino al 2017
Per gli affitti concordati, l'aliquota 2011 e 2012 è stata il 19%, ridotta al 15% dal 2013.
I contratti di locazione a canone concordato sono stipulati sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, per l'affitto di abitazioni situate nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. Il canone di locazione è in genere inferiore a quello di mercato.
La cedolare secca si calcola sull'intero importo del canone pattuito nel contratto.
Chi non ha esercitato la cedolare secca, deve pagare l'IRPEF e le relative addizionali sul canone di locazione
Tipologia di contratti | Imponibile |
Canoni liberi | 95% del canone |
Canoni concordati | 66,5% del canone |
Inoltre paga il bollo sul contratto di locazione e l'imposta di registro (2% sul canone pattuito, ridotto a 1,4% per gli affitti concordati)
In questo caso il locatore può chiedere l'aggiornamento del canone in base all' ISTAT
L'opzione a favore della cedolare secca può essere esercitata dal locatore al momento della registrazione del contratto.
Produce effetti per l'intera durata del contratto salvo revoca
Se l'opzione per la cedolare secca non è effettuata all'atto della registrazione del contratto, essa può essere fatta con il modello RLI negli anni successivi, entro il termine per il versamento dell'imposta di regsitro annuale.
Lo stesso termine vale anche per la revoca.
Per i contratti per i quali la legge non obbliga la registrazione, l'opzione può essere esercitata nell'ambito della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca, il locatore non può, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, chiedere l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, anche se previsto nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ISTAT.
Quando la legge fa riferimento al possesso di requisiti reddituali ai fini del riconoscimento della determinazioni di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria, si tiene conto anche del reddito che risulta assoggettato alla cedolare secca.
familiare fiscalmente a carico
.L'ultima valutazione da fare per stabilire se la cedolare conviene o no riguarda il fatto che la tassa piatta è un'imposta sostitutiva. Di conseguenza non è possibile ridurre l'importo della cedolare secca utilizzando le detrazioni d'imposta come ad esempio:
lavori di ristrutturazioni (50% o 65%)
I contribuenti che hanno detrazioni molto elevate in rapporto al reddito, rischiano di non poterle utilizzare interamente se scelgono la cedolare secca. Nel caso in cui gli immobili locati si può valutare se applicare la cedolare secca solo ad alcuni di essi.
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