cedolare secca affitti





Le aliquote della cedolare secca

Quali sono le attuali aliquote della cedolare secca

La cedolare secca esprime una percentuale di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nelle misure che andiamo ad esaminare di seguito.

Il carico fiscale per il locatore che ha esercitato l'opzione per la cedolare secca varia in relazione alla tipologia di contratto stipulato. Relativamente alle aliquote in vigore nel 2024 della cedolare secca, in caso di contratti a canone libero, si applica l'aliquota ordinaria del 21 , che non ha pertanto subito modifiche fin dall'inizio.


Aliquota 21%. Questa aliquota è prevista per tutti i contratti di locazione a canone libero per uso abitativo disciplinati dal Codice civile e per quelli regolati dalla Legge 431/1998, sempre a canone libero, anche se di durata limitata (ad esempio casa per vacanze o per soddisfare esigenze specifiche). Con questa aliquota deve essere dunque tassati anche i contratti che non hanno l'obbligo di registrazione in quanto hanno durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi), ma esclusivamente per un immobile.

Tra le tipologie contrattuali più diffuse si ricorda i contratti di durata 4+4, i contratti di uso transitorio stipulati nei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000, i contratti di locazione senza obbligo di registrazione (durata pari o inferiore a trenta giorni).

Aliquota 26%. Questa aliquota è prevista esclusivamente per le locazioni brevi di cui al DL 50/2017. L'aliquota del 26% è ridotta al 21% per i canoni di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.Il contribuente dovrà individuare l'immobile che ha generato i più elevati introiti rispetto agli altri, i cui redditi che resteranno vincolati alla maggiore aliquota del 26%.

Aliquota ridotta cedolare secca per contratti a canone concordato

La percentuale scende al 10 per i contratti a canone concordato, aliquota che nel corso degli anni ha subito varie modifiche, passando dall'originaria aliquota del 15% all'attuale 10%.


Aliquota 10% a decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi resa definitiva a decorrere dal 2020 per i contratti di locazione a canone convenzionato o concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini in base all'art. 2 Legge 431/1998 comma 3.

Tale aliquota si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari previsti dall'art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998.

Inoltre l'aliquota del 10% della cedolare secca si applica inoltre ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

In questi casi, però, è stato posto un limite temporale all'applicazione ridotta della cedolare secca, in quanto dall'anno 2020, essa si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, ma con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Infine sono soggetti all'aliquota agevolata del 10% anche i contratti di locazione transitori a canone concordato per abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa, come ha previsto la Circolare n. 8/2017 Agenzia delle Entrate.

Aliquota agevolata per i contratti di locazione transitori

Il Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato nuovi criteri generali per la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari. Tali contratti possono essere stipulati anche nei Comuni privi del requisto dell'alta tensione abitativa, senza perdere i benefici a livello fiscale.

Per i contratti stipulati precedentemente, la cedolare secca con l’aliquota al 10%, prevista per gli affitti a canone concordato, era applicabile anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio, per i contratti stipulati nei Comuni in cui le parti non sono libere di determinare il canone ma devono attenersi agli accordi definiti su base locale (e in particolare i contratti stipulati nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni confinanti con questi ultimi e in tutti gli altri Comuni capoluogo di provincia).

Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.