La cedolare secca esprime una percentuale di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nelle misure che andiamo ad esaminare di seguito.
Il carico fiscale per il locatore che ha esercitato l'opzione per la cedolare secca varia in relazione alla tipologia di contratto stipulato. Relativamente alle aliquote in vigore nel 2024 della cedolare secca, in caso di contratti a canone libero, si applica l'aliquota ordinaria del 21 , che non ha pertanto subito modifiche fin dall'inizio.
Tra le tipologie contrattuali più diffuse si ricorda i contratti di durata 4+4, i contratti di uso transitorio stipulati nei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000, i contratti di locazione senza obbligo di registrazione (durata pari o inferiore a trenta giorni).
La percentuale scende al 10 per i contratti a canone concordato, aliquota che nel corso degli anni ha subito varie modifiche, passando dall'originaria aliquota del 15% all'attuale 10%.
Tale aliquota si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari previsti dall'art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998.
Inoltre l'aliquota del 10% della cedolare secca si applica inoltre ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In questi casi, però, è stato posto un limite temporale all'applicazione ridotta della cedolare secca, in quanto dall'anno 2020, essa si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, ma con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Infine sono soggetti all'aliquota agevolata del 10% anche i contratti di locazione transitori a canone concordato per abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa, come ha previsto la Circolare n. 8/2017 Agenzia delle Entrate.
Il Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato nuovi criteri generali per la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari. Tali contratti possono essere stipulati anche nei Comuni privi del requisto dell'alta tensione abitativa, senza perdere i benefici a livello fiscale.
Per i contratti stipulati precedentemente, la cedolare secca con l’aliquota al 10%, prevista per gli affitti a canone concordato, era applicabile anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio, per i contratti stipulati nei Comuni in cui le parti non sono libere di determinare il canone ma devono attenersi agli accordi definiti su base locale (e in particolare i contratti stipulati nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni confinanti con questi ultimi e in tutti gli altri Comuni capoluogo di provincia).