Come previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, il canone delle locazioni di immobili concessi per uso abitativo può essere assoggettato alla cedolare secca e tale imposizione fiscale può essere applicata anche alle pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.
Tra le pertinenze di un'unità immobiliare per uso abitativo sono incluse, ad esempio, quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (rimesse, autorimesse, magazzini e locali di depositio ecc.) a condizione che siano utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione concessa in locazione.
Le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 23/2011 non prevedono alcuna limitazione al numero di pertinenze per le quali è possibile avvalersi della cedolare secca, quindi, ad esempio, se un contratto prevede la locazione per uso abitativo di un appartamento, del relativo garage e cantina (due pertinenze), il canone potrà essere assoggettato a cedolare secca da parte del locatore.
Il tema delle pertinenze è stato anche affrontato nella Circolare n. 26/e del 1° giugno 2011 in cui si dispone che il regime di tassazione sostitutiva può essere applicato anche per le pertinenze locate con un contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo. Si devono però rispettare alcune precise condizioni:
๏ il contratto di locazione deve intercorrere tra le stesse parti contraenti;
๏ il contratto di locazione della pertinenza deve fare esplicito riferimento a quello dell'immobile abitativo;
๏ il contratto di locazione della pertinenza deve evidenziare anche il vincolo pertinenziale con l'unità abitativa locata.
Quanto alle pertinenze, esse sono unità immobiliari del gruppo C e, per poter essere assoggettate alla cedolare secca se locate, devono essere effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione del gruppo A, come sopra indicato, locata con l'opzione per la cedolare secca. Per queste unità immobiliari è sempre possibile esercitare l'opzione per la cedolare secca allla condizione purché ci sia, come sopra precisato, un riferimento all'unità immobiliare del gruppo A e che le stesse si pongano al servizio dell'abitazione locata.
L'opzione per la cedolare secca non può essere riconosciuta sul canone relativo al contratto di locazione della sola pertinenza.