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Remissione in bonis

Nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile abbia registrato negli anni passati un contratto di affitto con durata pluriennale in corso alla data del 7 aprile 2011(data di entrata in vigore della cedolare secca) e abbia espresso l'opzione per la cedolare secca già a decorrere dal 2011, ci si domanda come debba comportarsi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In sede di dichiarazione dei redditi il proprietario ha dichiarato il reddito della locazione dell'immobile assoggettandolo al nuovo regime della cedolare secca esercitando l'opzione per tale regime nel modello (naturalmente alla condizione di aver inviato la raccomandata all'inquilino).

La circolare n°26/E, a pagina 34, ha precisato che

per l'annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intende avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell'imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello 69.

Molti locatori hanno dimenticato di procedere alla consegna del modello 69 o del modello RLI per la conferma dell'opzione per l'annualità in corso nel periodo d'imposta.

Si è posto, dunque, il problema di come regolarizzare questa omissione prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi. Su questo aspetto sono stati forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate solo con la Circolare n. 47/E del 20/12/2012 e successivamente con la nota del 14 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.

Nella circolare 47/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'applicazione della "remissione in bonis" all'esercizio tardivo dell'opzione per la cedolare secca.

Chi scrive era dell'opinione che la soluzione che avrebbe permesso di sanare tale omissione, omissione formale, era un ravvedimento operoso facendo riferimento all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede una sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065. ma pagando la sanzione minima, ridotta ad 1/8 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 472/1997 ossia € 258 x 1/8 = € 32,25 che per difetto diventano € 32,00.

Inoltre il comma 5-bis, articolo 6, D.Lgs. n. 472/1997 dispone che

non sono .....punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

In questo caso dato che la violazione formale non avrebbe ostacolato neppure l'attività di controllo da parte dell'Amminsitrazione finanziaria, non è dovuta alcuna sanzione e pertanto si poteva pensare che neppure si fosse dovuto procedere con il ravvedimento operoso, restando tuttavia salva la possibilità di regolarizzare l'inadempimento con la consegna tardiva del modello 69.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato con la suddetta circolare che la regolarizzazione può essere utilizzata anche per il modello RLI presentato tardivamente ovvero oltre il termine per il pagamento dell'imposta di registro.

L'istituto della c.d. "remissione in bonis" (ex articolo 2, comma 1, DL n. 16/2012) permette di regolarizzare l'omissione o l'effettuazione tardiva di comunicazioni o altri adempimenti formali alla cui presentazione preventiva è subordinata l'uso di un beneficio fiscale ovvero l'accesso a regiemi fiscali opzionali (come nel caso della cedolare secca).

La regolarizzazione richiede:

  1. l'effettuazione della comunicazione/adempimento formale tramite modello RLI;
  2. il pagamento di una sanzione di €uro 258 usando il modello F24 (codice tributo 8114 e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Si ricorda che il modello RLI deve essere presentato, alla scadenza del contratto, per rinnovare l'opzione per il periodo successivo di durata dello stesso.