Contrasto all'evasione

pagamenti canoni di locazione in contantiPer contrastare il fenomeno dei canoni di locazione in nero la ⇒ Legge di stabilità 2014 aveva introdotto, al comma 50, l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni solo ed esclusivamente con strumenti tracciabili, come assegni bancari, postali, assegni circolari o non trasferibili, bonifici, carte di credito, di debito, escludendo la possibilità di pagamenti in contanti.
Tanto per intenderci, anche un affitto di valore assai modesto, avrebbe dovuto passare per un bonifico o altro mezzo tracciabile. Unica eccezione, per le locazioni ad uso abitativo, gli «alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Dal 1° gennaio 2014 i proprietari di immobili che avevano contratti di locazione per uso abitativo avrebbero dovuto farsi rilasciare un assegno o un bonifico dall'inquilino, anche se non era esclusa la possibilità di utilizzare altri mezzi tracciabili come sopra precisato. L'obbligo di tracciabilità era previsto per i pagamenti solo a partire da 1.000 euro in su, quindi l'obbligo di effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili per i canoni di locazione, anche per importi assai inferiori, costituiva una deroga alle normative anti-riciclaggio.

Chi era in affitto nel 2014 avrebbe dovuto, quindi, dare l’addio definitivo ai pagamenti in contanti, ma non è stato proprio così: non sono state, infatti, previste sanzioni per canoni versati inferiori ai mille euro. Vediamo insieme perché.

Attualmente il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 2999,99 euro. In questo modo, il divieto introdotto con la legge di stabilità 2014, più restrittivo rispetto al generale divieto dell'uso del contante, ne esce ridimensionato.


Riferimenti normativi e di prassi

  1. Art. 49 D.Lgs n. 231/2007 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
  2. Art. 12 D.L. n. 201 del 6-12-2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici (Salva Italia).
  3. Art. 1, comma 50, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014).
  4. Nota MEF 5-2-2014 n. 10492/DT.

All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota Prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014 con l'oggetto "Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)" ha precisato che, fermo il limite a carattere generale dei 1.000 euro,

"la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta, fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.".

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