Contratti a studenti universitari

I contratti di locazione per universitari hanno una durata limitata nel tempo (da sei mesi a tre anni).Alla scadenza il contratto si rinnova automaticamente per lo stesso periodo salvo disdetta da parte del conduttore. Il canone di locazione e le norme accessorie devono rispettare determinati vincoli.

Il contratto di locazione per studenti universitari consente, dunque, alle parti di stipulare un contratto di affitto di durata inferiore a quella minima prevista per i contratti a canone concordato, ossia di 3 anni, previsti dalla legge 431/1998.

contratto di locazione per studenti unversitari

Infatti l'articolo 5 della suddetta Legge stabilisce infatti che:

Art. 5. (Contratti di locazione di natura transitoria).
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.
3. E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

Contestualmente ai contratti transitori, il Legislatore ha previsto la possibilità di stipulare una particolare tipologia di contratti volta a rispondere alle esigenze abitative di studenti che devono spostarsi dal proprio Comune di residenza per motivi di studio.

Le condizioni fondamentali alla base di un contratto di locazione per studenti sono previste dall'articolo 3 del Decreto 30 dicembre 2002, vale a dire:

  1. lo studente ha la residenza in un Comune diverso da quello in cui frequenta l'università e questa condizione deve essere espressamente evideziata nel contratto;
  2. Il Comune (ovvero un Comnune limitrofo) in cui si trova l'immobile deve essere sede di università o di corsi universitari distaccati


Chi firma il contratto

Una condizione particolare del contratto per studenti consiste nella possibilità che il contratto sia sottoscritto

  1. dai genitori dello studente figurando essi stessi come conduttori per conto del figlio;
  2. da un singolo studente.
  3. da una pluralità di studenti;
  4. dagli enti per il diritto allo studio.

Durata del contratto

L'articolo 3, comma 1, del Decreto 30 dicembre 2002 prevede che la durata dei contratti per studenti abbia una durata:

  1. non inferiore a sei mesi;
  2. non superiore a tre anni.

Scadenza del contratto

Trascorso il termine concordato tra le parti del contratto di locazione per studenti, la locazione si conclude senza necessità di effettuare alcuna comunicazione né da parte del locatore né da parte del conduttore. Esso può essere rinnovato alle stesse condizioni oppure le parti potranno stipulare un nuovo contratto di questa tipologia a nuove condizioni (ad esempio con un canone diverso e con un'altrettanta diversa durata).

Stesura del contratto

Il contratto di locazione per studenti deve essere predisposto utilizzando uno schema predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (DM 30 dicembre 2002, vedi allegati specifici), nonché l'Accordo locale sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e degli inquilini, valido nel Comune in cui si trova l'immobile.

Importo del canone

Per la stipula di un contratto di locazione transitorio è necessario rispettare il dettato del Decreto 30 dicembre 2002 il quale prevede:

"I canoni di locazione sono definiti in appositi accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli accordi terriroriali di cui all'articolo 1";.

Il locatore, pertanto, per stabilire l'ammontare del canone, deve in primo luogo fare riferimento alle fasce previste per i contratti a canone convenzionato, ma può anche adeguare il canone stesso (in aumento o in diminuzione) in base:

  1. alla durata del contratto;
  2. alla presenza di arredamento;
  3. alla presenza di clausole particolari;

Possiamo, dunque, riepilogare i principi generali che sottintendono ai contratti per studenti universitari:

  1. durata minima sei mesi e massima tre anni;
  2. importo del canone di locazione affidata alla contrattazione scaturente dagli Accordi locali tra le organizzazioni maggiormente rappresentative;
  3. impossibilità di dichiarare la residenza da parte dello studente nello stesso Comune dove ha sede l'Università;
  4. possibilità che il contratto possa essere firmato dai genitori dello studente per conto del figlio;
  5. possibilità di essere firmato anche da una pluralità di studenti;
  6. possibilità per il locatore di esercitare l'opzione per la cedolare secca inserendo un'apposita clausola all'interno del contratto;
  7. indicazione analitica dei dati dell'immobile con la rendita catastale e l'indicazione che il conduttore ha ricevuto le informazioni e copia della documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica;

Abbiamo predisposto un promemoria con alcune regole fondamentali che stanno alla base per la predisposizione di un corretto contratto per studenti universitari da conoscere PRIMA di affittare un alloggio. Regole semplici ma che alla fine ne indica una importantissima, prima di affittare una casa, una stanza, un posto letto, è necessario leggere con attenzione.
Gli studenti fuorisede non devono accettare di farsi mettere il cappio al collo con contratti vessatori da proprietari che intendono solo lucrare e farvi intendere "roma per toma".

  1. I contratti transitori per studenti fuori sede non sono a libero mercato, i canoni vanno individuati all’interno dei valori dei canoni convenzionati (cosi definiti perché nati da una convenzione tra associazioni dei proprietari ed associazioni degli inquilini) fissati dagli accordi locali tra Sindacati inquilini e Associazioni della proprietà;
  2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n 431, i contratti devono essere scritti e registrati altrimenti sono nulli;
  3. Sono disponibili presso il Comune, le Università e sul sito del Ministero delle infrastrutture il tipo di contratto per locazioni transitorie per studenti fuorisede da compilare a cura dell’inquilino e del proprietario, altri tipi di contratto non vanno utilizzati in quanto possono contenere norme vessatorie;
  4. I contratti per studenti fuorisede devono avere una durata minima e una durata massima come sopra precisato.
  5. I contratti transitori sono disciplinati da altra legge e devono esplicitamente indicare la motivazione della transitorietà;
  6. Negli accordi locali stipulati da Sindacati inquilini e Associazioni della proprietà è previsto il subentro di altri studenti nel contratto purché resti nell’alloggio almeno uno degli studenti che hanno stipulato in origine il contratto;
  7. Per affittare stanze il proprietario dovrebbe avere apposita autorizzazione, in mancanza di questo nessun proprietario dovrebbe affittare stanze o peggio posti letto;
  8. Quando si firma un contratto di locazione farsi dare sempre una copia in originale con la firma del proprietario, nonché la copia del contratto con i riferimenti della registrazione avvenuta presso l’agenzia delle entrate;
  9. E’ assolutamente necessario avere sempre traccia del pagamento dei canoni di locazione attraverso: ricevute firmate dal proprietario ovvero pagamenti tramite vaglia postali, bonifici o quant’altro avendo cura sempre di scrivere la causale….affitto mese di….;

Per la stipula di un contratto di locazione concordato per studenti universitari è obbligatoriamente previsto che il canone sia "certificato" da una delle associazioni di categoria firmatarie dell'accordo locale.

Per assistenza telefonica si prega di chiamare il +39 3339031308 anche via whatsapp

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