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Tipologia di contratti

Questa pagina chiarisce quali sono i contratti di locazione che possono essere assoggettati a cedolare secca.

La normativa non fa espresso riferimento a determinate tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo né tantomeno ne esclude qualcuna. Pertanto la tassazione forfettaria della cedolare secca si applica ai seguenti contratti:

  1. contratti di locazione "liberi";
  2. contratti di locazione "concordati";
  3. contratti di locazione transitori;
  4. contratti di locazione per studenti;
  5. contratti di locazione per uso turistico.



  Tipo di contratto Annotazioni
1 Contratti di locazione liberi
Art.3 – Legge 431/98
In questa tipologia di contratto le parti possono autonomamente decidere di comune accordo il corrispettivo del canone e le altre caratteristiche del contratto, la durata minima è stabilita in quattro anni, con rinnovo automatico per altri quattro anni, salvo alcuni specifici casi indicati dall'art. 3 della Legge n. 431/1998 per cui è possibile, da parte del locatore, provvedere alla disdetta del contratto stesso.
2 Contratti di locazione concordati
Art.2 comma 3 Legge 431/98
In questa tipologa di contratti le parti fanno riferimento a contratti-tipo, che scaturiscono da accordi locali tra le associzioni dei proprietari e quella degli inquilini. Questi contratti hanno una durata minima di tre anni, prorogabili di altri due anni.
3 Contratti di locazione transitori
Art.5 comma 1 Legge 431/98, Decreto 30 dicembre 2002, DM 10 marzo 2006
Questi contratti sono previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e sono collegati a particolari esigenze. Se la legge di riforma delle locazioni fissa la possibilità di avvalersi di questa tipologia di contratti, per identificare i caratteri distintivi bisogna fare riferimento al Decreto 30 dicembre 2002, che prevede i principi generali dei contratti transitori, agli accordi locali e inassenza degli accordi locali, il DM 10 marzo 2006 stabilisce le condizioni per le quali possono essere stipulati i contratti transitori stessi. La durata dei contratti di locazione transitori non può essere inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi, le parti devono espressamente indicare nel contratto la clausola che specifica l'esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore.
4 Contratti di locazione per studenti
Art.5 comma 2 e 3 Legge 431/98
Sono contratti tipo che si prefiggono lo scopo di soddisfare le esigenze di studenti universitari fuori sede e in base all'articolo 5, commi 2 e 3, della Legge n. 431/1998 possono avere una durata da sei mesi a tre anni.
5 Contratti di locazione per uso turistico
Codice civile artt.1571 e seguenti
I contratti di locazione per uso turistico esulano dalla normativa prevista dalla Legge n. 431/1998 e pertanto sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti, che devono fare riferimento alle norme previste dal Codice Civile (artt. 1571 e seguenti). Hanno durata libera e per quelli di durata inferiore a 30 giorni non sussiste neppure l'obbligo di registrazione del contratto né di comunicazione di inizio locazione.